Titolo di varie attività professionali, che si esplicano in un’opera di coadiuvazione tecnica con il titolare o responsabile principale.
Nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, l’a. coadiuvava il professore nella ricerca scientifica e nell’attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni. Tale figura non compare più come tale nel riordinamento della docenza universitaria varato nel 1980 (l. 28/21 febbraio 1980 e d.p.r. 382/11 luglio 1980). Agli a. del ruolo a esaurimento è stato consentito l’inquadramento, previo giudizio di idoneità, nel nuovo ruolo dei professori associati; nel contempo è stata introdotta, con funzioni in parte diverse, la figura del ricercatore universitario.
Terza qualifica del ruolo a. e agenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. La qualifica superiore è quella di a. capo.
Nella liturgia, si chiamavano a. i chierici maggiori partecipanti alle funzioni ecclesiastiche, specialmente il presbyter assistens nei pontificali del vescovo, i diaconi assistentes nella messa pontificale. Dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II non si parla più di messa pontificale e di presbiteri o diaconi assistenti del vescovo; si dice solo che la forma di celebrazione eucaristica più solenne è quella presieduta dal vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri (diacono, accoliti e lettori), con la partecipazione del popolo.
Negli istituti religiosi spesso sono designati a. alcuni consiglieri deputati a seguire determinati settori di attività o preposti a particolari regioni o raggruppamenti di province religiose dell’ordine o congregazione. Nelle associazioni ecclesiali di laici il titolo e le mansioni di a. ecclesiastico o cappellano vengono conferiti al sacerdote nominato dall’autorità ecclesiastica competente per quelle associazioni più strettamente collegate con la gerarchia, che sono chiamate in diritto ‘associazioni pubbliche’; per altre associazioni, dette ‘associazioni private’, in cui tali legami possono assumere diversi gradi di intensità, si preferisce la qualifica di ‘consigliere spirituale’ o di ‘consulente’.
A. al soglio Titolo, concesso dapprima sporadicamente, dal 16° sec. regolarmente, che dà diritto ad avere un posto distinto accanto al papa nelle funzioni pontificie. Gli a. al soglio ecclesiastici fanno parte della Cappella pontificia; fin dall’11° sec. il titolo veniva dato a quei vescovi che il papa chiamava vicino a sé nel concistoro e nelle funzioni liturgiche e che cominciarono così ad avere una precedenza sugli altri; si costituirono poi in un collegio, inizialmente riservato di diritto ai patriarchi, poi esteso agli arcivescovi e ai vescovi onorati dal papa con tale distinzione; gli a. al soglio non scadono con la morte del pontefice. Il titolo venne conferito anche a laici, particolarmente a due rappresentanti della nobiltà romana scelti fra i capi delle famiglie Orsini (poi sostituiti dalla famiglia Torlonia) e Colonna. Alternandosi di volta in volta, prestavano servizio in piedi a fianco del trono pontificio, a destra del cardinale diacono, e versavano l’acqua per il lavabo nella messa celebrata dal papa. In seguito al motuproprio di Paolo VI Pontificalis domus (1968), i loro compiti sono ridotti ad aiutare il prefetto della Casa pontificia, collaborare al buon andamento del servizio della Famiglia pontificia laica, svolgere funzioni di rappresentanza in occasione di alcune cerimonie civili più solenni (udienze a capi di Stato e di governo, a nuovi ambasciatori).
A. sociale Professionista che ha il compito di individuare casi di bisogno nella popolazione di una data area territoriale o sociale e di intervenire per la loro soluzione, predisponendo gli interventi più idonei. La l. 84/23 marzo 1993 ha disciplinato l’ordinamento della professione e ha istituito il relativo albo professionale. Si è iscritti a esso e, quindi, si può esercitare la professione di a. sociale (sia in forma autonoma sia con rapporto subordinato) solo dopo aver superato un esame di Stato e conseguito l’abilitazione. Il d.m. 615/11 ottobre 1994 ha introdotto un regolamento sull’istituzione delle sedi regionali e interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli a. sociali.