L’assistenza sociale comprende l’insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, normalmente gratuite, dirette all’eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all’interno della società.
Profili costituzionali. - È espressione dello stato sociale, che si preoccupa di promuovere il benessere di tutti i cittadini, di eliminare le condizioni di bisogno in modo da consentire a tutti l’effettivo godimento dei diritti civili e politici e garantire il libero sviluppo della personalità. L’ordinamento costituzionale considera compito fondamentale della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3, co. 2, Cost.). Dal secondo dopoguerra ha iniziato a diffondersi il concetto di sicurezza sociale, che trova la sua espressione nel principio di solidarietà sociale enunciato all’art. 38, co. 1, della Costituzione, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
L’evoluzione della disciplina legislativa. - Il d.P.R. n. 617/1977 ha fatto confluire le funzioni di beneficenza pubblica nell’ambito delle attività di sicurezza sociale che attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, in denaro o in natura, a favore dei singoli o gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate.
Il sistema assistenziale ha la sua disciplina quadro nella l. n. 328/2000, la quale stabilisce che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione». Ai sensi della legge in questione, per «interventi e servizi sociali» si intendono le attività previste dall’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998: le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita (a esclusione delle prestazioni previdenziali e sanitarie).
Alla gestione e all’offerta dei servizi possono partecipare, accanto ai soggetti pubblici, anche soggetti privati (tra i quali, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato di aassistenza e beneficenza, organismi di cooperazione ecc.), in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi.
Per quanto riguarda i destinatari, la legge stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di assistenza e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (d.lgs. n. 286/1998, art. 41).
Relativamente alla ripartizione di competenze in materia di servizi sociali, allo Stato spettano le funzioni espressamente indicate dalla legge, tra le quali stabilire la programmazione e il coordinamento della politica sociale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; alle regioni e agli enti locali spetta una competenza residuale su tutte le funzioni non espressamente attribuite allo Stato e all’INPS (d.lgs. n. 112/1998, art. 129-131).