Nel diritto internazionale privato, la capacità giuridica delle persone (Capacità. Diritto civile) e i diversi aspetti del diritto di famiglia trovavano, in passato, la loro base in un’unica disposizione (disposizioni preliminari al codice civile, art. 17): «lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge dello Stato cui essi appartengono». La l. 218/1995 (art. 20-24), di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha introdotto invece la distinzione tra capacità giuridica (art. 20) e capacità di agire (art. 23). La capacità giuridica delle persone fisiche (idoneità a essere titolari di diritti e doveri) è regolata dalla loro legge nazionale, che disciplina anche le condizioni speciali prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto. Anche la capacità di agire delle persone fisiche (idoneità a compiere atti con effetti giuridici) è regolata dalla loro legge nazionale; tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge (art. 23, 1° co.).
Capacità contrattuale. - Quanto ai contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato (Contratto. Diritto internazionale privato), la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o la ignorava per sua colpa (art. 23, 2° co.). Il principio è volto a tutelare il contraente che abbia agito in buona fede e ricalca il contenuto dell’art. 11 della Convenzione di Roma sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali (1980).
Atti unilaterali. - Per gli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa abbiano fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto (art. 23, 3° co.). Le limitazioni concernenti i contratti e agli atti unilaterali (co. 2 e 3) non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte (Successione a causa di morte. Diritto internazionale privato), né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto (Diritti reali. Diritto internazionale privato). La legge nazionale è richiamata anche con riferimento alla capacità del genitore di effettuare il riconoscimento del figlio naturale, alla capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo. Anche la scomparsa, l’assenza, o la morte presunta, è regolata dall’ultima legge della nazione di cui l’interessato aveva la cittadinanza (art. 22). Infine, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone hanno effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge italiana o producono effetto nell’ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico (Ordine pubblico. Diritto internazionale privato) e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (art. 65).