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Capacità delle persone fisiche. Diritto internazionale privato

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Nel diritto internazionale privato, la capacità giuridica delle persone (Capacità. Diritto civile) e i diversi aspetti del diritto di famiglia trovavano, in passato, la loro base in un’unica disposizione (disposizioni preliminari al codice civile, art. 17): «lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge dello Stato cui essi appartengono». La l. 218/1995 (art. 20-24), di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha introdotto invece la distinzione tra capacità giuridica (art. 20) e capacità di agire (art. 23). La capacità giuridica delle persone fisiche (idoneità a essere titolari di diritti e doveri) è regolata dalla loro legge nazionale, che disciplina anche le condizioni speciali prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto. Anche la capacità di agire delle persone fisiche (idoneità a compiere atti con effetti giuridici) è regolata dalla loro legge nazionale; tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge (art. 23, 1° co.).

Capacità contrattuale. - Quanto ai contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato (Contratto. Diritto internazionale privato), la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o la ignorava per sua colpa (art. 23, 2° co.). Il principio è volto a tutelare il contraente che abbia agito in buona fede e ricalca il contenuto dell’art. 11 della Convenzione di Roma sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali (1980).

Atti unilaterali. - Per gli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa abbiano fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto (art. 23, 3° co.). Le limitazioni concernenti i contratti e agli atti unilaterali (co. 2 e 3) non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte (Successione a causa di morte. Diritto internazionale privato), né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto (Diritti reali. Diritto internazionale privato). La legge nazionale è richiamata anche con riferimento alla capacità del genitore di effettuare il riconoscimento del figlio naturale, alla capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo. Anche la scomparsa, l’assenza, o la morte presunta, è regolata dall’ultima legge della nazione di cui l’interessato aveva la cittadinanza (art. 22). Infine, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone hanno effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge italiana o producono effetto nell’ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico (Ordine pubblico. Diritto internazionale privato) e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (art. 65).

Voci correlate

Capacità. Diritto civile

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Diritti reali. Diritto internazionale privato La l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia dei diritti reali al capo 8°, artt. 51-55. Essa detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), che è quello della legge del luogo di situazione ... órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ...
Categorie
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  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • CAPACITÀ GIURIDICA
  • DIRITTO CIVILE
  • MORTE PRESUNTA
  • OBBLIGAZIONI
  • ITALIA
Vocabolario
addetto alla cura della persona
addetto alla cura della persona loc. s.le m. Chi, per professione, si prende cura delle persone, specialmente anziane o non completamente autonome. ◆ l’invecchiamento della popolazione implica un aumento degli addetti alla cura della persona...
privato
privato agg. e s. m. [dal lat. privatus, propr. part. pass. di privare «privare»; nel sign. 2 b dallo spagn. privado; nel sign. 3 dal lat. mediev. privatum (per ellissi di un sost. neutro)]. – 1. agg. a. Detto dell’uomo considerato come...
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