Nel diritto tributario, la d. tributaria è l’atto con cui il contribuente porta a conoscenza dell’ente impositore i connotati, qualitativi e quantitativi, del presupposto realizzato e liquida (laddove è previsto) l’imposta dovuta. La presentazione della d., nei modi e nei termini previsti dalla legge, è obbligatoria, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o penali, per le imposte sul reddito e per l’IVA. La rilevanza della d. sul piano della riscossione deriva dal fatto che, in sede di d. dei redditi, è liquidata l’imposta dovuta, a seguito dello scomputo delle ritenute subite, degli acconti versati, dei crediti d’imposta. La d. funge, quindi, da titolo giustificativo del versamento effettuato ovvero, in ipotesi di omesso versamento, da titolo per l’iscrizione a ruolo, ovvero, in caso di eccedenza a credito, da istanza di rimborso.
Gli effetti della d. discendono dalla legge e operano sul piano dell’accertamento e della riscossione. Sul piano dell’accertamento, le modalità di redazione della d. e la correttezza dei dati in essa contenuti condizionano l’utilizzo dei metodi di accertamento (di tipo analitico, induttivo o sintetico) e la successiva emissione di un avviso di accertamento. Sia la d. dei redditi, sia la d. IVA sono soggette a controllo formale (ex art. 36 bis del d.p.r. 600/1973, ovvero ex art. 54 bis del d.p.r. 633/1972), entro l’inizio del periodo di presentazione delle d. relative all’anno successivo.
Il controllo viene effettuato in modo automatizzato, per correggere gli errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente nella d., riguardanti i versamenti ovvero la determinazione dell’imponibile o dell’imposta. L’imposta rettificata a seguito di tale controllo è considerata, a tutti gli effetti, imposta dichiarata. L’importanza della d. dei redditi e la necessità che la stessa sia redatta correttamente, al fine di un regolare funzionamento del sistema impositivo, sono alla base della disciplina dell’assistenza fiscale dei contribuenti. Allo scopo di agevolare la redazione della d. dei redditi, sono stati istituiti i CAAF.
Si è a lungo discusso sulla natura giuridica della d., principalmente per comprenderne gli effetti e la disciplina. Parte della dottrina, valorizzandone l’apparente volontarietà e il carattere vincolante delle informazioni in essa contenute, ne ha evidenziato la natura confessoria o negoziale. Tuttavia, il carattere obbligatorio della d., l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e la necessità di garantire una tassazione conforme al principio costituzionale di capacità contributiva hanno gradualmente portato a riconoscere nella d. tributaria un atto volontario ma non negoziale, i cui effetti discendono dalla legge e non dalla volontà del contribuente.
Tra le conseguenze della natura non negoziale della d. vi è la disciplina della retrattabilità, vale a dire la possibilità che il contribuente modifichi la versione del presupposto descritta nella d. successivamente alla presentazione della stessa, sia a suo favore sia a suo sfavore. In tema di retrattabilità della d. dei redditi, il legislatore ha poi approvato una disciplina specifica, prevedendo un termine generale entro cui effettuare la rettifica della d., sia in aumento, che in diminuzione (art. 2, co. 8 del d.p.r. 322/1998), nonché stabilendo un termine breve per la rettifica in diminuzione e il recupero del credito che emerge in compensazione (art. 2, co. 8 bis d.p.r. 322/1998).
Il riconoscimento della natura non negoziale alla d. tributaria non ha impedito di ravvedere contenuti negoziali all’interno della stessa. In particolare, questi vengono ravvisati nella d. doganale, laddove il contribuente deve dichiarare la destinazione doganale delle merci, da cui discende il trattamento fiscale che sarà applicato.