Istituto attraverso il quale uno Stato consegna (estradizione passiva) un individuo presente sul suo territorio a un altro Stato che ne abbia fatto richiesta (estradizione attiva), al fine di dare esecuzione a una pena detentiva (estradizione esecutiva) o a un processo (estradizione processuale).
L’estradizione si configura come uno strumento di cooperazione internazionale nel settore penale ed è regolata prevalentemente da norme di diritto internazionale pattizio. Si tratta per lo più di trattati bilaterali, anche se di recente sono state concluse convenzioni multilaterali per introdurre normative uniformi in materia. Clausole estradizionali sono inoltre contenute in accordi multilaterali destinati a reprimere crimini particolarmente gravi (genocidio, terrorismo e altri: Crimini internazionali) sulla base del principio aut dedere aut iudicare. In via generale, ai fini dell’estradizione passiva il principio della doppia incriminazione stabilisce che il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. Il principio del ne bis in idem garantisce invece l’unicità della punizione per un medesimo fatto.
Nell’ordinamento italiano l’estradizione è regolata da fonti eterogenee e di diverso rango. Rilevano, in primo luogo, i trattati ratificati dall’Italia, e, in secondo luogo, le disposizioni costituzionali (art. 10, 4° co., e 26 Cost.) che vietano l’estradizione del cittadino e pongono limiti all'operatività di questo istituto sia in relazione al tipo di reato per cui l'estradizione è stata richiesta – sancendo il divieto di estradizione dello straniero e del cittadino per i reati politici –, sia in relazione al trattamento sanzionatorio, escludendo l’estradizione per i reati puniti dallo Stato richiedente con la pena di morte (poiché l’art. 27 Cost. ammette il ricorso a questa sanzione solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra). In terzo luogo, vi sono le norme ordinarie contenute nel codice penale (art. 13) e nel codice di procedura penale (artt. 696-722). In particolare, secondo il principio di specialità, ex art. 699 e 721 c.p.p., si esclude, sia per l’estradizione attiva, sia per quella passiva, che si possa procedere senza il consenso dello Stato estradante contro l’estradato per fatti anteriori e diversi da quelli per il quale è stata concessa l’estradizione, o applicare misure diverse da quelle indicate nel provvedimento. Il principio di sussidiarietà (art. 705 c.p.p.) si fonda invece sulla prevalenza della giurisdizione dello Stato di rifugio, che ha la facoltà di rifiutare l’estradizione qualora sia possibile iniziare o sia già pendente un procedimento penale, ovvero sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
A livello comunitario, in materia di estradizione è stata adottata nel 2002 la decisione quadro sul «mandato d’arresto europeo», che disciplina le procedure di consegna di persone ricercate tra gli Stati membri dell’Unione Europea (l’Italia vi ha dato attuazione con l. n. 69/2005).
Cooperazione giudiziaria internazionale
Cooperazione giudiziaria. Diritto dell’Unione Europea