Organo collegiale istituito presso ogni direzione regionale delle entrate (o direzione delle entrate delle province autonome) al fine di assicurare il corretto svolgimento dei rapporti fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Introdotto e disciplinato dall’art. 13 della l. 212/2000, è costituito da tre membri, nominati dal presidente della commissione tributaria regionale, che li sceglie fra soggetti appartenenti a determinate categorie: il primo membro, che svolge anche funzioni di presidente, fra magistrati, professori universitari (di materie giuridiche ed economiche) o notai; il secondo fra dirigenti dell’amministrazione finanziaria o ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni; il terzo fra gli appartenenti alla categoria degli avvocati, dottori commercialisti o ragionieri.
L’incarico di g. ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività e attività già svolta. Ai sensi dell’art. 13 co. 2°, il g. è «operante in piena autonomia»: pur essendo costituito presso l’Agenzia delle entrate, è sottratto, nello svolgimento delle sue funzioni, a ogni vincolo gerarchico. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei rapporti fra l’Amministrazione e i contribuenti, il g. può (anche a seguito di segnalazioni dei contribuenti o di terzi, aventi ad oggetto disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli): effettuare richieste di documenti o di chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro 30 giorni; rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici per contribuire alla tutela del contribuente e alla migliore organizzazione dei servizi; richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta e di quanto stabilito dagli art. 5 e 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di informare i contribuenti della normativa in materia, delle circolari e risoluzioni adottate, nonché gli obblighi relativi ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale); attivare le procedure di autotutela verso atti di accertamento o di riscossione notificati al contribuente (nonché verso i provvedimenti sanzionatori o i rifiuti di rimborso). Il g. può inoltre accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi al contribuente, come pure l’agibilità degli spazi aperti al pubblico. Non è, invece, riconosciuto al g. alcun potere di amministrazione attiva: non può, quindi, esercitare poteri autoritativi o sanzionatori nei confronti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria né, a seguito dell’attivazione del procedimento di autotutela, può sostituirsi all’ufficio nel riesame dell’atto eventualmente illegittimo. Il g. provvede infine a segnalare ai responsabili regionali dell’ente impositivo, o al comandante di zona della Guardia di finanza, i casi di particolare rilevanza, allo scopo di consentire l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare.
Circa la competenza per materia, il legislatore ha omesso di definire espressamente i tributi in relazione ai quali possono esercitarsi i poteri previsti. Parte della dottrina, sulla base di un’interpretazione molto fedele al dato letterale, ritiene che nella competenza del g. rientrino i tributi erariali con esclusione di quelli locali. Per quanto concerne invece la competenza per territorio, rileva la sede dell’ufficio, autore del comportamento denunziato: il g. può cioè intervenire nei confronti degli uffici nel cui ambito territoriale è istituito, a prescindere dal domicilio dei contribuenti che formulano le segnalazioni. Con cadenza semestrale il g. è tenuto a presentare una relazione sull’attività svolta al ministro dell’Economia e delle finanze, al direttore regionale delle Entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, al fine di individuare gli aspetti critici più rilevanti e prospettare le relative soluzioni: tale documento attesta l’attribuzione al g. di competenze politico-organizzative, oltre che tecnico-giuridiche. Il ministro suddetto, a sua volta, deve riferire annualmente alle competenti commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del g., all’efficacia dell’azione svolta e alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del g. stesso. Tale controllo risulta necessario in quanto manca, nel sistema così delineato, un organo di vigilanza sull’attività del garante. Con relazione annuale, inoltre, il g. informa governo e parlamento sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.