ll problema del trapianti presenta aspetti diversi a seconda che avvenga tra due persone vive o a seguito di prelievo da cadavere. Nel primo caso l’art. 5 c.c. (in attuazione del principio secondo cui il consenso dell’avente diritto è giuridicamente rilevante solo in relazione a diritti disponibili), vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Per superare tale ostacolo la l. n. 458/1967 ha espressamente previsto la deroga all’articolo predetto, ammettendo la disposizione a titolo gratuito del rene ai fini del trapianto tra persone viventi. È comunemente definito trapianto anche il prelievo e la successiva infusione di midollo osseo per innesto in individui della stessa specie, pur se con caratteristiche diverse da quelle del ricevente (trapianto allogenico). In realtà tale intervento non è assimilabile al trapianto, dal momento che non cagiona una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto, poiché il tessuto è in grado di rigenerarsi; per tale motivo esso è stato regolato unitamente alle emotrasfusioni nella l. n. 107/1990, successivamente abrogata (quasi per intero) dalla l. n. 219/2005. È altresì possibile il trapianto parziale del fegato (l. n. 483/1999). Per il trapianto di organi prelevati da cadaveri, la materia è regolata dalla l. n. 91/1999, che ha disciplinato il prelievo a scopo di trapianto terapeutico di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della l. n. 578/1993, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, prevedendo che nell’esecuzione dei trapianto sia assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini e che i criteri di accesso alle liste di attesa siano determinati da parametri clinici e immunologici. In particolare, tale legge, riconoscendo il principio del silenzio-assenso informato, stabilisce che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte e devono essere informati del fatto che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianto risulti che il soggetto sia stato informato e non abbia espresso alcuna volontà, il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento della morte, sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà (in caso di mancato accordo non può ritenersi manifestata la disponibilità alla donazione). Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi capacità di agire e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. La legge detta anche i principi per l’Organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti, che è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende sanitarie locali. Specifiche disposizioni regolano inoltre l’esportazione e l’importazione di organi e di tessuti e individuano i casi urgenti in cui le spese di trapianti di organi all’estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
Persona fisica e persona giuridica