Il Consiglio regionale è l’organo rappresentativo-deliberativo della Regione (art. 121, co. 2, Cost.). Esso, insieme al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale, costituisce uno dei tre organi costituzionalmente necessari della Regione (art. 121, co. 1, Cost.).
Fino al 1999, tra questi tre organi, non vi è dubbio che proprio il Consiglio regionale fosse quello più rilevante, in quanto esso più di tutti esercitava l’indirizzo politico-amministrativo regionale (Indirizzo politico): era, infatti, il Consiglio regionale ad eleggere il Presidente della Giunta regionale e a rimuoverlo tramite una mozione di sfiducia, così come era sempre il Consiglio regionale l’organo a cui spettava non solo la potestà legislativa (Potestà legislativa regionale), ma anche quella regolamentare attribuita alle Regioni.
Il Consiglio regionale dopo la l. cost. n. 3/2001. - Le riforme costituzionali del triennio 1999-2001 (l. cost. n. 1/1999; l. cost. n. 2/2001; l. cost. n. 3/2001) hanno notevolmente inciso sul ruolo complessivo e sulle singole funzioni di tale organo all’interno delle Regioni ad autonomia ordinaria: esso, infatti, ha perduto molte competenze a favore del Presidente della Giunta regionale (tendenzialmente eletti a suffragio universale diretto) e della stessa Giunta regionale (tendenzialmente competente a deliberare sui regolamenti regionali); può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale (art. 126, co. 2, Cost.), ma, ove questi sia stato eletto a suffragio universale diretto, al voto di tale mozione di sfiducia consegue di diritto il suo scioglimento (c.d. principio simul stabunt, simul cadent). Per altro verso, il Consiglio regionale gode ora, in esclusiva, della potestà statutaria (art. 123 Cost.) e ha visto un considerevole ampliamento della potestà legislativa regionale (art. 117, co. 3 e 4, Cost.). Oltre a tali funzioni, i Consigli regionali godono poi di ulteriori attribuzioni costituzionali: l’iniziativa legislativa statale (artt. 71 e 121, co. 2, Cost.; Procedimento legislativo); la richiesta di referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e costituzionale (art. 138 Cost.; Revisione costituzionale); l’elezione dei delegati regionali che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, co. 2, Cost.).
Le scelte in ordine alla forma di governo regionale – in particolare, l’elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale diretto o dal Consiglio regionale – e al numero dei componenti del Consiglio regionale sono rimesse allo Statuto regionale, mentre le modalità di elezione del Consiglio regionale (il sistema elettorale), così come la durata degli organi elettivi e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, del Presidente e degli altri membri della Giunta sono disciplinate da una legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale (art. 122, co. 1, Cost.). La legge che ha dato attuazione a questa disposizione costituzionale (l. n. 165/2004) ha previsto che, in caso di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, le elezioni per il Consiglio regionale siano ad essa contestuali, laddove, invece, in caso di elezione consiliare del Presidente della Giunta regionale, l’elezione di quest’ultimo avvenga non oltre novanta giorni dall’elezione del Consiglio regionale.
In materia di sistema elettorale (Elezioni), la legge n. 165/2004 si limita solo a stabilire il principio che il sistema elettorale prescelto debba agevolare la formazione di maggioranze stabili nell’ambito del stabili, assicurando, nel contempo, la rappresentanza delle minoranze. Si riconosce, inoltre, a favore dei consiglieri regionali – analogamente a quanto è già previsto per i parlamentari (Rappresentanza politica) – il principio del divieto di mandato imperativo, allo scopo di tutelarne la libertà e l’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, garanzia peraltro rafforzata dalla previsione costituzionale dell’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 122, co. 4, Cost.). La l. n. 165/2004 fissa, infine, in cinque anni la durata massima del Consiglio regionale, salvo scioglimento anticipato.
Il Consiglio regionale può essere sciolto, con decreto motivato da parte del Presidente della Repubblica, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato, sentito il parere di una Commissione per le questioni regionali, composta da deputati e da senatori (art. 126, co. 1, Cost.).
Come tutti i corpi collegiali con funzioni rappresentative-deliberative, il Consiglio regionale si articola al proprio interno in gruppi consiliari, sulla cui base si costituiscono le diverse Commissioni; esso adotta un proprio regolamento ai fini dell’organizzazione del proprio lavoro ed elegge tra i propri membri – generalmente con una maggioranza qualificata, visto il ruolo di garanzia ricoperto – un Presidente e un Ufficio di Presidenza (art. 122, co. 3, Cost.), con compiti di direzione imparziale del dibattito.
Disposizioni particolari per i Consigli delle Regioni ad autonomia differenziata (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Altro Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; Regione) sono state dettate con la l. cost. n. 2/2001. Va segnalato, infine, che, nell’esercizio della propria potestà statutaria, alcuni Consigli regionali (Liguria e Marche) hanno cercato di cambiare la propria denominazione, qualificandosi come «Parlamento regionale», ma il tentativo è stato dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale; mentre in altre Regioni ciò è accaduto (Emilia-Romagna: «Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale»).