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Regresso

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Diritto

Il diritto, e la conseguente azione, riconosciuti al soggetto che abbia adempiuto un’obbligazione, di riversare in tutto o in parte su altri le conseguenze dell’avvenuto adempimento Il regresso ha come soggetti da un lato, quale legittimato attivo, chi ha soddisfatto il debito altrui e, dall’altro, quale soggetto passivo, il debitore che è stato liberato dalla prestazione; come oggetto, il rimborso di quanto prestato o di un suo equivalente in denaro. La difficoltà a configurare un’azione generale di regresso consiste nell’estrema variabilità delle cause che inducono al soddisfacimento di un debito altrui, dato che non sempre e non necessariamente esse fanno legittimare a un rimborso. Si comprende, quindi, la ragione che ha consigliato il legislatore a concedere l’azione di regresso solo in quei casi, determinati e tassativi, in cui dall’esame delle fattispecie risultava giustificata la richiesta di rimborso al debitore liberato, in considerazione della causa per cui era stato soddisfatto il debito. Il discorso è dogmaticamente significativo nell’ambito delle obbligazioni solidali, dove in particolare il regresso tra coobbligati in solido costituisce elemento organico della disciplina: nei rapporti interni, infatti, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che non sia stata contratta nell’interesse esclusivo di qualcuno di essi e le parti si presumono uguali, se non risulta diversamente. Ne segue il diritto dell’obbligato che ha pagato per l’intero di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno. In base al vigente codice civile, è concessa azione di regresso a favore del coerede che ha pagato i creditori in misura superiore alla parte a lui incombente; in riferimento agli alimenti è prevista l’azione quando, in caso di urgente necessità, questi sono posti temporaneamente a carico di uno solo fra gli obbligati. È concessa altresì azione di regresso: all’usufruttuario che abbia eseguito a proprie spese le riparazioni poste a carico del proprietario o abbia anticipato il pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto; al fideiussore che ha pagato verso il debitore principale; nell’ipoteca a garanzia del debito altrui; a favore degli incapaci verso i legali rappresentanti per l’omissione della trascrizione; a favore dell’assicuratore verso i coassicuratori; a favore di colui che ha risarcito il danno verso i suoi coautori; a favore dell’appaltatore verso i subappaltatori e in particolari ipotesi nel trasporto. Talvolta colui che adempie senza essere debitore, prende il posto di creditore soddisfatto (surrogazione per pagamento); ipotesi che differisce dal regresso per il fatto che l’adempiente (solvens) subentra nell’identica posizione del creditore. Nelle ipotesi di pagamento da parte di persona diversa dall’interessato non espressamente previste dalla legge, non è possibile l’esercizio in via analogica dell’azione di regresso, ma resta possibile l’azione per pagamento senza causa verso il debitore. Infine nel rapporto cambiario, l’azione di regresso (art. 49 e s. regresso d. 1669/1933) è concessa a favore del portatore della cambiale, in caso di mancato pagamento alla scadenza o a favore di qualunque dei giranti: essi, una volta che abbiano pagato, liberando tutti coloro che li precedono nel nesso cambiario, hanno diritto di ripetere quanto pagato. Analogamente, in caso di mancato pagamento, il portatore dell’assegno può esercitare l’azione di regresso (art. 45 e s. regresso d. 1736/1933) contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, purché l’assegno sia stato presentato in tempo utile e il rifiuto di pagamento sia constatato con protesto oppure con dichiarazione del trattario o di una stanza di compensazione.

Tecnica

Nelle ferrovie, moto del treno in direzione contraria a quella di marcia normale: ricovero per regresso, l’entrata di un treno nel binario di ricovero a marcia indietro.

Nei propulsori elicoidali, si dice regresso la differenza tra le velocità a valle e a monte del fluido che attraversa il propulsore; del regresso è funzione la spinta del propulsore (➔ elica); coefficiente di regresso, rapporto tra il regresso e le velocità di avanzamento dell’elica rispetto al fluido.

Voci correlate

Garanzia. Diritto civile

Obbligazione

Surrogazione per pagamento

Vedi anche
binario In senso stretto, due rotaie parallele disposte in modo tale da poter essere percorse da veicoli ferroviari o tranviari, di cui costituiscono la guida. In senso lato, il complesso della sede ferroviaria (v. fig.), cioè della piattaforma (a), della massicciata o ballast (b), delle traverse (c) e delle ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • CODICE CIVILE
  • OBBLIGAZIONE
  • FIDEIUSSORE
  • USUFRUTTO
  • CAMBIALE
Vocabolario
regrèsso²
regresso2 regrèsso2 s. m. [dal lat. regressus -us, der. di regrĕdi «regredire»]. – 1. a. L’azione, il fatto di regredire, e l’effetto stesso che ne consegue (in questo ultimo senso è preferito in varî usi a regressione). b. In senso proprio,...
regrèsso¹
regresso1 regrèsso1. – Part. pass. di regredire (dal lat. regressus, part. pass. di regrĕdi): è forma letter. per il più com. regredito.
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