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Protezione civile

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Attività svolta dalla pubblica amministrazione per la protezione della pubblica incolumità con riguardo alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite da catastrofi o eventi calamitosi, nonché al superamento dell’emergenza connessa ai predetti eventi. Tali attività sono dirette a tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio.

Le politiche ed i compiti relativi alla protezione civile sono coordinati ed attuati nell’ambito di un sistema reticolare incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l’istituzione di un Servizio Nazionale di protezione civile. Alla realizzazione di tali compiti provvedono, infatti, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane. Vi concorrono gli enti pubblici nazionali e territoriali, ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale e vi partecipano, altresì, i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. Il Servizio nazionale di protezione civile, peraltro, dispone di una serie di strutture operative, quali ad esempio il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, ecc..

Dopo il susseguirsi di una legislazione piuttosto frammentata ed un primo tentativo di disciplina unitaria compiuto con la l. 8 dicembre 1970, n. 996, il quadro normativo di riferimento della materia è rappresentato dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225 che ha istituito il Servizio Nazionale della protezione civile e da una serie di provvedimenti che sono intervenuti a disciplinarne vari aspetti. Tra questi si citano: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 107 e 108), che ha disciplinato la ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali; il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia di protezione civile; dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla l. 9 novembre 2001, n. 401 che ha soppresso la predetta Agenzia attribuendo le relative competenze al Dipartimento della p.c. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal d.l. 31 maggio 2005, n. 90 convertito dalla l. 26 luglio 2005, n. 152, che ha individuato il soggetto titolare della funzione di p.c.; il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n. 26. Peraltro, con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il Titolo V della Costituzione anche in merito all’esercizio della potestà legislativa, la protezione civile è stata inserita nell’ambito delle materie in relazione alle quali vi è una competenza concorrente tra Stato e Regioni.

In attuazione della delega contenuta nella l. n. 59/1997, il d.lgs. n. 300/1999, nel riformare l’organizzazione del governo, aveva istituito l’Agenzia di protezione civile, attribuendo a essa i compiti già svolti dalla Direzione generale di p. civile del ministero dell’Interno, dal Dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Servizio sismico nazionale. Il primo governo della XIV legislatura, peraltro, con d.l. n. 343/2001, convertito dalla l. n. 401/2001, ha disposto la soppressione dell’Agenzia di protezione civile e ha abrogato tutte le disposizioni del d.lgs. n. 300/1999 che a essa facevano riferimento, attribuendo i relativi compiti e funzioni al Dipartimento per la protezione civile istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo d.l. n. ha anche attribuito al presidente del Consiglio, ovvero al ministro dell’Interno da lui delegato, il compito di determinare le politiche di protezione civile, affidandogli i poteri di ordinanza in materia, e il compito di promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi che determinano gravi situazioni di rischio.

Per quanto concerne la ripartizione di funzioni e compiti amministrativi, allo Stato spettano, tra l’altro, l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività di tutte le amministrazioni e/o enti presenti sul territorio nazionale, nonché la deliberazione e la revoca, d’intesa con le Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché funzioni operative, quali ad esempio la predisposizione e l’attuazione, d’intesa con Regioni ed Enti locali interessati, dei piani di emergenza al verificarsi dei predetti eventi.

A livello statale, la titolarità della funzione in materia di protezione civile, originariamente assegnata al Ministro dell’interno, è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l’esercizio ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile che, d’intesa con le Regioni, definisce gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nell’ambito della Presidenza del Consiglio operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, quale organo di consulenza tecnico scientifica del Dipartimento della protezione civile, ed il Comitato operativo della protezione civile, che assicura la direzione ed il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso.

Con riferimento alle Regioni, le funzioni amministrative assegnate alle stesse riguardano, in particolare, la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali, l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

Alle Province ed ai Comuni, in riferimento al proprio ambito territoriale, spetta, tra l’altro, l’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani di emergenza. Il Comune, peraltro, è l’ente competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi verificatisi nel rispettivo ambito. Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato paritetico Stato-Regioni-enti locali, a garanzia del coordinamento tra i vari livelli di governo in questa materia.

Per assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni in materia, il d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001, ha previsto l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la conferenza unificata designa i propri rappresentanti. Sempre nell’ambito della presidenza del Consiglio operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (costituiti con decreto del presidente del Consiglio del 12 aprile 2002) e il Comitato operativo della protezione civile (costituito con decreto del presidente del Consiglio del 2 marzo 2002). La Commissione nazionale svolge attività consultiva tecnico-scientifica; il Comitato operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. Al Dipartimento della protezione civile è anche affidato il compito di promuovere l’esecuzione di periodiche esercitazioni e l’attività di informazione alle popolazioni interessate, l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile. Particolare rilievo, in materia di protezione civile, hanno poi le organizzazioni di volontariato, l’intervento delle quali è disciplinato dal d.p.r. 194/8 febbraio 2001.

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nel territorio della regione Abruzzo, per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di competenza della protezione civile, l’art. 14 della l. 26/2010 ha previsto che il Dipartimento sia autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all’assunzione di personale anche a tempo indeterminato, secondo modalità valutative speciali, in deroga all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Voci correlate

Agenzie amministrative

Pubblica amministrazione

Vedi anche
Corpo forestale dello Stato Ente istituito nel 1923 in continuazione della precedente guardia forestale. Sostituito durante il fascismo dalla Milizia forestale, fu ripristinato dopo la guerra con il compito di provvedere alla tutela e all’ampliamento della proprietà boschiva dello Stato mediante rimboschimenti, rinsaldamenti, sistemazioni ... volontariato Prestazione volontaria e gratuita della propria opera a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come servizio continuo. diritto In Italia i principi in tema di volontariato ... àrea metropolitana metropolitana, àrea In riferimento a un sistema urbano che svolge funzioni lavorative, direzionali, residenziali ecc., l'insieme del territorio dipendente o coinvolto da tali funzioni. terremoto Movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, costituito da oscillazioni del terreno che si succedono per un periodo di tempo che può andare da pochi secondi ad alcuni minuti e corrispondenti all’arrivo nella zona di gruppi diversi di onde sismiche (➔ sismologia). 1. Fenomeni ...
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  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
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  • SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Vocabolario
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protezione protezióne s. f. [dal lat. protectio -onis, der. di protegĕre «proteggere», part. pass. protectus]. – 1. L’azione del proteggere, del riparare cose e persone allo scopo di difenderle da ciò che potrebbe recare loro danno: cercare...
programma di protezione
programma di protezione loc. s.le m. Istituto giuridico attuato dall’autorità di pubblica sicurezza in accordo con i magistrati interessati per la tutela, l’incolumità e la sicurezza dei collaboratori di giustizia. ◆ Può restare nelle mani...
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