La riserva di legge è intrinsecamente legata al principio di legalità e si ha laddove una disposizione di rango costituzionale prescrive che la disciplina di una determinata materia (o di un determinato settore) sia riservata a una fonte di rango legislativo, con esclusione delle fonti subordinate. Nell’ordinamento italiano, seppur con qualche contrasto dottrinario, la riserva di legge si ritiene soddisfatta non solo da una legge vera e propria, ma anche da uno degli atti ad essa equiparati (Decreto-legge e Decreto legislativo). La preferenza per la legge (o gli atti equiparati) si giustifica in base a considerazioni di ordine garantistico: a differenza dei regolamenti governativi, la legge si caratterizza per un procedimento pubblico e dialettico, cui concorre non soltanto la maggioranza politica, ma anche le minoranze parlamentari. Inoltre, nella democrazia costituzionale la legge (o gli atti equiparati) è soggetta a una serie di controlli diversi e non meno incisivi di quelli che investono le fonti secondarie, posto che essa soggiace al sindacato della Corte costituzionale e su di essa si può richiedere altresì un referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
La dottrina suole distinguere tre diverse tipologie di riserva di legge: la riserva di legge assoluta, la riserva di legge relativa e la riserva di legge rinforzata. Si parla di riserva di legge assoluta quando la Costituzione (o una legge costituzionale) impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione. Le materie tipiche dove opera la riserva di legge assoluta sono quelle riguardanti i diritti di libertà, come la libertà personale di cui all’art. 13 Cost., la libertà di domicilio di cui all’art. 14 Cost. ecc. Per riserva di legge relativa si intendono quei casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina dei principi della materia, laddove alle fonti secondarie spetterebbe la normativa attuativa e integrativa di essi (secondo la giurisprudenza costituzionale, si avrebbe una riserva di legge relativa agli artt. 23 e 97 Cost.). Si parla, infine, di riserva di legge rinforzata quando è la stessa disposizione costituzionale a predeterminare in parte il contenuto della stessa legge, come in materia di libertà di circolazione e soggiorno, ove un’eventuale legge limitativa può intervenire solo «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, co. 1, Cost.).