Gli accordi amministrativi sono forme consensuali dell’esercizio della potestà amministrativa, istituzionalizzate dalla l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e riformate dalla l. n. 80/2005. Sono espressione del nuovo principio generale contenuto nella l. n. 241/1990, secondo il quale la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Sono previsti due tipi di accordi: fra pubblica amministrazione e privati e fra amministrazioni pubbliche.
Gli accordi fra privati e pubblica amministrazione. - Si tratta di strumenti che favoriscono la partecipazione dei privati interessati al procedimento e, più in generale, all’azione amministrativa. L’art. 11 della l. n. 241/1990, prevede che l’amministrazione procedente possa concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, due tipi di accordi con i privati interessati: l’accordo sostitutivo che ha come fine l’emanazione di un atto in sostituzione del provvedimento finale ed è soggetto agli stessi controlli del provvedimento amministrativo, e l’accordo preliminare o integrativo che comporta la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale. Gli accordi in questione devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, salvo che la legge disponga altrimenti; si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, salvo l’ipotesi di recesso unilaterale dall’accordo da parte dell’amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi subiti dal privato; con questa deroga la legge vuole specificare che pur trattandosi di forme contrattuali, espressione di potestà non autoritativa, è, comunque, sempre presente il vincolo del perseguimento dell’interesse pubblico (tale particolare forma di recesso è stata in realtà accostata dalla dottrina alla potestà generale di autotutela e, in particolare, alla revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione, su cui si vedano le voci: Autotutela. Diritto amministrativo e Revoca. Diritto amministrativo).
A garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), è previsto che la stipulazione dell’accordi sia preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi amministrativi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 11 della legge citata prevede che gli accordi si debbano concludere senza arrecare pregiudizio dei diritti dei terzi; questi ultimi, in caso di accordi lesivi, hanno la possibilità di opporvisi, ma l’impugnazione potrà essere fatta solo nei confronti degli accordi sostitutivi, in quanto idonei a produrre effetti diretti nella situazione giuridica soggettiva dei terzi, mentre per quanto riguarda gli accordi integrativi, non essendo idonei di per sé a incidere all’esterno, saranno impugnabili esclusivamente insieme al provvedimento finale. La competenza a decidere sull’impugnazione segue i normali criteri di ripartizione della giurisdizione, essendo devoluta al giudice amministrativo relativamente alla lesione di un interesse legittimo e al giudice ordinario in caso di lesione di un diritto soggettivo (su cui si fa rinvio alla voce Giurisdizione amministrativa).
Gli accordi fra pubbliche amministrazioni. - Gli accordi amministrativi fra amministrazioni pubbliche, rientranti nell’ambito degli accordi organizzativi, sono strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni. Sottoposti a una disciplina generale contenuta nell’art. 15 della l. n. 241/1990 che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere degli accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, questi accordi sono dei veri e propri contratti aventi lo scopo di permettere la rapida e contestuale ponderazione di interessi pubblici concorrenti. Come previsto per gli accordi tra pubblica amministrazione e privati, a essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti in quanto compatibili ma, diversamente dai primi, hanno soprattutto il fine di vincolare gli organi amministrativi nell’esercizio delle rispettive competenze, di predeterminare i tempi entro cui vanno esercitate, di quantificare i rispettivi impegni finanziari e di stabilire le conseguenze degli eventuali impedimenti. Per questi accordi si osservano in quanto applicabili le norme relative alla forma, ai controlli e alla giurisdizione previsti per gli accordi integrativi o sostitutivi.
Accordo. Diritto civile
Contratti della pubblica amministrazione