Banca d’Italia Banca centrale dell’Italia.
Nata nel 1893 come società per azioni dalla fusione della Banca nazionale nel Regno d’Italia, della Banca nazionale toscana e della Banca toscana di credito, ebbe il privilegio dell’emissione insieme a Banco di Napoli e Banco di Sicilia, con i quali dovette affrontare la liquidazione della Banca Romana e il risanamento della circolazione dopo la crisi bancaria degli anni 1890. Nel 1908 tale opera poteva dirsi compiuta.
Dopo l’inflazione seguita alla Prima guerra mondiale, per preparare la stabilizzazione della lira a coronamento del risana;mento finanziario, il d.l. 812 del 6 maggio 1920 decretò l’unificazione dell’emissione attribuendo alla B. le riserve in oro e divise e i crediti verso lo Stato dei Banchi di Napoli e di Sicilia, e addossandole l’ammontare complessivo della circolazione. Il 21 dicembre 1927 fu abolito il corso forzoso, in atto dal 1915, e fu fatto obbligo alla B. di convertire in oro o in divise equiparate i biglietti alla nuova parità (‘quota novanta’ rispetto alla sterlina, corrispondente a 3,66 lire carta per una lira d’oro prebellica). Nel 1935 fu sospeso l’obbligo di copertura in misura del 40% e adottato uno stretto controllo dei rapporti economici con l’estero, nel 1936 esteso anche al settore creditizio.
Nel 1936, nel quadro della riforma bancaria (➔ banca), la B. assunse la fisionomia d’istituto di diritto pubblico e banca centrale; le furono delegate dallo Stato particolari funzioni pubbliche nel settore del credito. L’ordinamento del 1936 stabiliva che il suo capitale fosse sottoscritto per quote dalle casse di risparmio, dagli istituti di credito di diritto pubblico, dalle banche di interesse nazionale e dagli istituti di previdenza e d’assicurazione. La B. fu abilitata a effettuare operazioni attive di sconto e anticipazione soltanto con istituti di credito, sia direttamente sia attraverso gli organismi a essa collegati (Istituto mobiliare italiano, Ufficio italiano dei cambi ecc.). Furono rafforzati i suoi poteri nel controllo del settore del credito, nonché del mercato della moneta, delle valute e dei capitali. Le fu affidato il servizio di tesoreria provinciale dello Stato e quello delle stanze di compensazione.
Soprattutto nel secondo dopoguerra la B. svolse un ruolo di primo piano nella condotta della politica economica in Italia, anche per il prestigio acquisito nella capacità d’elaborare studi e proposte d’indirizzo e per la statura professionale e civile dei suoi uomini di vertice. Importanti interventi restrittivi furono adottati nel 1947 e nel 1963. Nel 1974, la B. concordò con il FMI misure per fronteggiare la stagflazione dopo l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio. Nel 1981, il cosiddetto ‘divorzio’ dal Tesoro sospese l’obbligo per la B. di acquistare i BOT non sottoscritti in asta dai privati. Negli anni 1980 e 1990 la B. ha conquistato autonomia dal Tesoro nella condotta della politica monetaria, partecipando attivamente alla costruzione del sistema monetario europeo. In base al d. legisl. 43 del 10 marzo 1998, la B. è entrata a far parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (➔ Unione Europea), con rilevanti mutamenti nelle funzioni e nell’autonomia. La gestione della politica monetaria nell’area dell’euro è dal 1° gennaio 1999 compito istituzionale della Banca Centrale Europea.
Al 2011 la rete territoriale della B. è così articolata: venti filiali nei capoluoghi regionali; sei unità dipendenti dalla filiale regionale; sei filiali ad ampia operatività; venticinque filiali specializzate nei servizi all'utenza; sei filiali specializzate nel trattamento del contante per la distribuzione e la raccolta di banconote nei confronti di banche e Poste; una filiale specializzata nel servizio di tesoreria dello Stato in Roma. Tale assetto deriva dalla riforma della rete, avviata nel 2008 e conclusa nel 2010, ispirata a princìpi di specializzazione delle strutture presenti sul territorio.
Lo statuto della B. contempla i seguenti organi: l’assemblea generale dei partecipanti, il consiglio superiore, composto di 14 membri, il comitato del consiglio, il direttorio ed il governatore, che è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del consiglio superiore. Il mandato del governatore e dei membri del direttorio, precedentemente a tempo indeterminato, è stato fissato dalla l. 262 del 28 dicembre 2005 in sei anni; il mandato è rinnovabile una volta.
Dal 1° gennaio 2002, terminata la fase transitoria dell’introduzione dell’euro, l’emissione di biglietti a corso legale in euro da parte della B. è soggetta all’autorizzazione della BCE, che controlla anche le operazioni della B. per regolare la liquidità con operazioni di mercato aperto, il rifinanziamento delle banche e la gestione della quota delle riserve valutarie che non è stata conferita alla BCE. Rimangono di competenza della B. le funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, di supervisione sui mercati e, unitamente alla Banca Centrale Europea, di sorveglianza sui sistemi di pagamento. Con la riforma introdotta nel 2005 le funzioni di tutela della concorrenza sul mercato del credito sono state attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (➔ antitrust). La B. continua a gestire, per conto dello Stato, il servizio di tesoreria provinciale.