La libertà di circolazione e soggiorno è prevista e disciplinata all’art. 16 Cost. Essa è una delle più antiche libertà riconosciute nei documenti costituzionali, presente già nella Magna Charta Libertatum del 1215. Durante la vigenza dello Statuto albertino, essa era considerata, insieme alla libertà personale, un aspetto della libertà individuale (art. 26).
La Costituzione repubblicana, nel disciplinarle separatamente, ha inteso differenziarle tra loro: se è vero, infatti, che i principi costituzionali in tema di libertà personale costituiscono una guida nell’interpretazione dell’art. 16 Cost., è pur vero, tuttavia, che, da una comparazione sinottica tra l’art. 13 e l’art. 16 Cost., emerge chiaramente che manca in quest’ultimo la garanzia della riserva di giurisdizione. La questione della distinzione tra la libertà di circolazione e soggiorno, da un lato, e la libertà personale, dall’altro, si è posta soprattutto in relazione al c.d. foglio di via obbligatorio, cioè all’ordine formulato dall’autorità di pubblica sicurezza di ritornare nel Comune di residenza, accompagnato dal divieto di far ritorno nel Comune da cui si viene allontanati: legislazione e giurisprudenza costituzionale sono state, infatti, concordi nel ritenere tale ordine una mera limitazione della libertà di circolazione e soggiorno, dunque non soggetta alle garanzie previste all’art. 13 Cost.
La dottrina è divisa sul fatto se l’art. 16 Cost. tuteli una nozione generale di libertà di circolazione e soggiorno – quale diritto di circolare, soggiornare, rientrare nel territorio della Repubblica e uscire da esso – oppure se solo il co. 1 riguardi la libertà di circolazione e soggiorno, mentre il co. 2 si riferirebbe la cd. libertà di espatrio. Entrambi i commi dell’art. 16 si riferiscono espressamente, peraltro, ai soli cittadini, laddove, al contrario, lo Stato può discrezionalmente (ma non irragionevolmente) disciplinare e anche limitare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza costituzionale ammettono che essi possano godere della libertà di circolazione e soggiorno, salva la possibilità del legislatore di limitarla. Peraltro, attualmente, un limite alla possibilità di circoscrivere la libertà di circolazione e soggiorno degli stranieri è rappresentata dall’art. 18 T.U.E., che riconosce a tutti i cittadini degli Stati membri dell’U.E. il diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutto il territorio dell’U.E.
L’art. 16, co. 1, Cost. riconosce dunque ai cittadini il diritto di muoversi liberamente nell’ambito del territorio della Repubblica e di soggiornare in qualunque luogo, salve le limitazioni che la legge stabilisce «in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza», specificando, inoltre, che non è ammessa alcuna limitazione della libertà di circolazione e soggiorno per ragioni politiche (il cd. confino). In proposito, la dottrina è divisa sulla qualificazione di questa riserva di legge, la quale, se è senz’altro rinforzata, è stata ritenuta ora assoluta e ora relativa. Oggetto della disposizione costituzionale non sono solo la circolazione e il soggiorno in senso stretto, ma anche la fissazione della propria residenza e del proprio posto di lavoro. Una specificazione di questa libertà è poi rappresentata dall’art. 120 Cost., che vieta alle Regioni di istituire dazi o adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni o limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (Regione).
L’art. 16, co. 2, Cost. riconosce, invece, la libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi. Tuttavia, mentre questo secondo diritto ha un carattere assoluto (ogni cittadino può rientrare quando vuole nel territorio nazionale), il diritto di espatriare può essere subordinato all’adempimento di obblighi familiari, di giustizia, militari o all’obbligo di munirsi del passaporto. Strettamente connessa con l’espatrio è,da ultimo, la libertà di emigrazione, prevista all’art. 35, co. 4, Cost.