Segno che si imprime su un oggetto per distinguerlo e riconoscerlo, o anche per indicarne alcune qualità e caratteristiche.
Il m. come segno di proprietà, individuale o di gruppo, è noto a numerose popolazioni di cultura diversa. Sono state interpretate (ma non dimostrate) come tali le tacche presenti su armi e attrezzi dei cacciatori maddaleniani, quali punte di zagaglia, arpioni, spatole di osso ecc. Fra le popolazioni attuali, sono specialmente diffusi i m. di proprietà del bestiame, per lo più in forma di tagli o tacche in varie forme geometriche sulle orecchie degli animali. Più rari i contrassegni impressi a fuoco. Il m. può indicare anche l’appartenenza clanica o personale delle armi, come negli scudi a disegni geometrici policromi dei Masai e di alcuni Bantu orientali; o può riprodurre l’emblema del gruppo totemico (Indiani dell’America Settentrionale).
È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di un’impresa rispetto a quelli forniti dalle imprese concorrenti. Il m. può formare oggetto di tutela per mezzo di procedura di registrazione, che per l’Italia ha luogo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Perché un m. possa essere registrato occorre che questo sia nuovo, distintivo e rappresentabile graficamente. In particolare, possono essere registrati come m. le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Non possono formare oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché quelli idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi offerti, come pure quelli in contrasto con i diritti di proprietà intellettuale vantati da terzi.
Effetti della registrazione. - La registrazione fa acquisire al titolare del m. il diritto di utilizzare in esclusiva il segno e, di converso, la facoltà di vietare a terzi l’uso di un m. identico o simile, per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati nella registrazione, a condizione che sussista un rischio di confusione o di mera associazione dei segni da parte del pubblico. Se il m. gode di rinomanza all’interno dello Stato in cui è registrato, il suo titolare può impedire l’uso non autorizzato dello stesso da parte di terzi anche per prodotti e servizi non affini a quelli registrati.
Può ricorrere alla registrazione chiunque vi abbia interesse, compresa la pubblica amministrazione e gli enti pubblici territoriali.
I diritti conferiti con la registrazione durano 10 anni e possono essere reiterati di 10 in 10, per mezzo di domanda di rinnovazione. Il titolare del m. registrato non può, comunque, impedire ai terzi l’uso, nella loro attività economica, di indicazioni attinenti la specie, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi da essi forniti, né del m. medesimo, se necessario per indicare che un loro prodotto è accessorio o pezzo di ricambio di altro prodotto recante il marchio.
Il titolare dei diritti sul m. può disporre di questi sia mediante contratto di cessione, che mediante contratto di licenza, esclusiva o meno, e per tutto o parte del territorio nazionale, senza per questo dover cedere anche l’azienda o un suo ramo. Il m. è nullo se privo di uno dei requisiti essenziali al momento della registrazione; qualora questi requisiti vengano meno nel tempo (per esempio, per recettività sopravvenuta o volgarizzazione del m.), si determinerà una causa di decadenza.
Preuso. - Se il m. è stato già utilizzato da terzi prima del deposito della domanda di registrazione e ha conseguito, per effetto dell’uso, una notorietà ben oltre la portata locale, il segno non può essere registrato – per i prodotti o servizi già identificati – che dal preutente; diversamente, se la notorietà non supera i confini locali, il m. può essere registrato da terzi e formare, al contempo, oggetto di sfruttamento da parte del preutente, nei termini in cui ne faceva uso prima della registrazione.
M. collettivo. - Allorché il m. sia registrato da un ente, quale un consorzio o un’associazione, che intenda garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti contrassegnati dal m., si parla di m. collettivo. Mentre l’ente che registra il m. è l’unico titolare di un diritto di esclusiva sul segno, l’utilizzo del m. ò lasciato agli aderenti all’ente stesso, i quali ottengono il m. in licenza e si impegnano ad utilizzarlo nel rispetto di un disciplinare tecnico di produzione depositato presso l’UIBM.
Ulteriori registrazioni. - Ai sensi del reg. 40/1994/CE, è possibile registrare il m. anche a livello comunitario e in tutti i paesi aderenti rispettivamente all’Accordo o al Protocollo di Madrid, Nel primo caso, la domanda di registrazione va inoltrata all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, con sede in Alicante, Spagna; nel secondo caso, all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede in Ginevra.
M. di fuoco nel neonato Macchie a contorno irregolare, di colore rosso vinoso, esistenti in circa il 60% dei neonati, in corrispondenza della nuca, occipite, regione sopraccigliare, naso, labbro superiore. Si tratta di teleangectasie, residui della rete sanguigna embrionale, che scompaiono in genere nei primi due anni.
Marca, impronta recante un segno convenzionale ma più spesso le iniziali o la sigla di un nome, che si stampava con un ferro rovente, foggiato secondo il disegno prescelto, sulle anche o sulle spalle di animali domestici (ovini, bovini, equini), specialmente quelli da pascolo brado, per indicarne la razza, la provenienza, l’appartenenza; oppure, in caso di epidemia, per distinguere gli animali sani dai malati.