Organo monocratico dell’amministrazione statale con funzione di rappresentanza governativa a livello provinciale.
Profili storici. - L’ufficio del prefetto discende da una legge comunale piemontese (l. n. 3702 del 23 ottobre 1859), che conferiva a tale figura la rappresentanza del potere esecutivo in tutta la provincia e il controllo sugli enti locali. Con la formazione dello Stato liberale la figura del prefetto fu fortemente subordinata al governo; a seguito dell’avvento del fascismo, il prefetto divenne tuttavia lo strumento per assicurare la centralizzazione burocratica dello Stato e l’attuazione in sede locale delle direttive politiche. Caduto il regime fascista, fu invocata da più parti l’abolizione di tale figura, ritenuta in contrasto con i principi della democrazia liberale, ma la Costituzione del 1948 si è limitata a rimettere la questione al legislatore ordinario.* Disciplina giuridica vigente. - La qualifica di prefetto è distinta dal collegato incarico di titolare di un ufficio complesso denominato Ufficio territoriale del governo (UTG, art. 1 d.lgs. n. 29/2004); quest’ultimo è un organo periferico del ministero dell’Interno con funzioni di rappresentanza generale del governo sul territorio, come confermato dall’istituzione della conferenza permanente (art. 4 d.p.r. n. 287/2001), presieduta dal prefetto al fine di potenziare il coordinamento delle amministrazioni statali sul territorio. È nominato con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro dell’Interno.
Ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 300/1999, il prefetto titolare dell’UTG assicura l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, vigila sulle autorità amministrative operanti nella Provincia, a esse sostituendosi in caso di necessità, mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti. Il prefetto ha un ruolo anche nei rapporti tra Stato e autonomie locali; può, infatti, avviare la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale e proporre al ministro dell’Interno la rimozione del sindaco, del presidente della Provincia, di consiglieri e assessori quando compiano atti contrari alla Costituzione o per violazione di legge; può altresì ordinare ispezioni che accertino il regolare funzionamento dei servizi resi dal sindaco quale ufficiale di governo, nominando, se del caso, un commissario in sostituzione. In quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica della Provincia, soprintende all’attuazione delle direttive in materia, mediante l’adozione di ordinanze e decreti a tutela dell’ordine pubblico, e presiede il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, disponendo della forza pubblica e coordinandone l’attività. In caso di necessità può richiedere l’intervento delle forze armate. Quale organo ordinario di protezione civile, soprintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza e cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile.
Tra le attribuzioni comprese nell’area dell’amministrazione generale, va ancora ricordato il ruolo di mediazione che il prefetto svolge nelle vertenze di lavoro, nella garanzia dell’erogazione di servizi pubblici essenziali, nella concessione della cittadinanza italiana e nel riconoscimento delle persone giuridiche. Il prefetto può irrogare inoltre le sanzioni amministrative previste per i reati minori depenalizzati e per le violazioni di norme sulla circolazione, e vigila sulle funzioni svolte in relazione ai servizi di competenza statale (anagrafe, tenuta dei registri dello stato civile) in ogni altra materia non attribuita espressamente alla specifica competenza di altri organi periferici. Infine, il prefetto assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale e promuove, ove occorra, il regolamento tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria.
Consiglio di prefettura Organo collegiale dell’amministrazione governativa nella Provincia, con funzioni consultive e, fino alla sentenza n. 55/1966 della Corte costituzionale, in parte giurisdizionali. Con la suddetta sentenza, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme sulla giurisdizione contabile del consiglio di prefettura in relazione alla composizione dell’organo, che non assicurava l’osservanza del principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici. Si compone del prefetto, che lo presiede, e di due consiglieri di prefettura. Come organo consultivo ha competenza generale: dà pareri al prefetto su ogni provvedimento per il quale questi creda interrogarlo. Per determinati atti il parere del consiglio di prefettura è obbligatorio (contratti dei Comuni e delle Province, decreti del prefetto in materia di espropriazione, di lavori pubblici, stampa periodica ecc.).
Nell’antica Roma, prefetto era appellativo con cui venivano designati sia funzionari investiti di poteri giurisdizionali e amministrativi sia ufficiali superiori delle forze armate. In età repubblicana col termine praefectus si indicavano quei magistrati (praefecti iure dicundo) che dal pretore urbano erano delegati alla giurisdizione sulle città situate oltre una certa distanza dall’urbe (dette perciò praefecturae): lo sviluppo del sistema municipale li rese superflui e scomparvero nell’età augustea. Già in età monarchica, però, era presente a Roma il praefectus urbi, designato dal re (e poi, con il passaggio allo Stato repubblicano, dai consoli) come sostituto da preporre al governo della città nel caso di assenza dell’organo di potere. Il praefectus urbi, in età imperiale, divenne uno dei più elevati funzionari che Augusto istituì nel corso della sua profonda riforma dell’apparato statale: scelto fra i senatori di rango consolare, era il capo della polizia nella capitale, aveva per compito la tutela urbis e disponeva di truppe scelte, le cohortes urbanae; aveva inoltre la giurisdizione criminale, con procedura spedita contro i perturbatori dell’ordine pubblico e le associazioni illecite. Gli uffici generali del praefectus urbi (praefectura urbana) erano composti di archivi (scrinia), ufficio del prefetto (secretarium) e aule dove venivano rese note le decisioni (tribunalia).
Il praefectus o i praefecti praetorio, rigorosamente provenienti dal ceto equestre, oltre a essere preposti al comando delle cohortes praetoriae, erano anche investiti di ampi poteri giudiziari, politici, e amministrativi: giudicavano in vece dell’imperatore, decidevano vice sacra degli appelli contro le sentenze dei governatori delle province e le cause degli accusati privilegiati rinviate a Roma, potevano emettere ordinanze generali. Sotto Diocleziano i praefecti praetorio divennero 4, uno per ciascuno dei due Augusti e dei due Cesari, e l’Impero fu così diviso in quattro prefetture, e queste in diocesi, governate da vicarii dei praefecti praetorio.
Il preafectus vigilum aveva ai suoi ordini le cohortes vigilum (formazione paramilitare addetta alla sorveglianza e alla repressione degli incendi) e aveva competenza giudiziaria sulle cause civili per fitti e acquedotti. Il praefectus annonae aveva giurisdizione civile e criminale sugli affari per l’approvvigionamento della capitale.
Con il nome di praefecti erano anche indicati nell’esercito romano alcuni ufficiali superiori: il praefectus fabrum, che in età repubblicana ricopriva un effettivo comando di reparti tecnici e che in età imperiale divenne probabilmente un incarico fittizio attraverso il quale veniva formalizzato l’ingresso di determinati personaggi nell’ordine equestre, ceto per eccellenza riconnesso a funzioni militari; il praefectus castrorum, alto ufficiale responsabile delle strutture del campo legionario e delle armi pesanti; il praefectus alae, comandante di reparto di cavalleria ausiliaria.
Organo. Diritto amministrativo