Istituzioni di diritto privato senza scopo di lucro, meglio dette Fondazioni di origine bancaria, che svolgono una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico nel sostegno sociale, nella promozione dello sviluppo socio-economico e nel vasto ambito dell'ambiente, culturale, artistico e naturale.
Originate dalla cosiddetta Legge Amato (1), per effetto delle mutazioni successivamente intervenute nelle norme legislative, regolamentari ed amministrative che le riguardano, esse sono indipendenti e autonome rispetto alle banche da cui derivano. Significativa, a tale riguardo, la trasformazione da conferenti maggioritari al capitale della banca a partecipanti di minoranza, dovuta alla riforma Ciampi (2),che ha revocato per le Fondazioni l'obbligo giuridico di mantenere il controllo delle banche conferitarie, con le poche motivate eccezioni più avanti descritte. A sua volta, l'incompatibilità, disposta dalla vigente normativa, tra le cariche amministrative nelle Fondazioni e nelle banche di derivazione, ha rimarcato la distinzione di diritto e di fatto tra le due fattispecie considerate. Anche nei confronti della politica, l'indipendenza e l'autonomia delle Fondazioni bancarie è sancita dalla legge(3), che impone agli organi di amministrazione delle Fondazioni la partecipazione minoritaria dei rappresentanti degli Enti locali, come Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, con ciò escludendo anche possibili orientamenti dei partiti di appartenenza nelle nomine degli amministratori delle banche partecipate.
Nel 2012 gli amministratori designati dagli Enti locali negli organi di indirizzo delle Fondazioni riguardavano complessivamente il 29,48% dei nominati, essendo i rappresentanti della cosiddetta società civile la componente maggioritaria, con oltre il 50%, con l'unica eccezione riguardante la Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Pur non differenziandosi, in linea di diritto e di fatto dalle altre Fondazioni, se non per l'accentuazione delle finalità socialmente utili, esse vengono talvolta considerate come fattispecie a sé, in conseguenza della loro particolare origine. A ciò potrebbe porre riparo l'attesa riforma della disciplina delle persone giuridiche private, che, nel ridefinire una normativa più adeguata all'evoluzione che il settore degli enti non commerciali ha avuto in questi ultimi anni, prenda in considerazione anche gli enti con finalità di utilità sociale e ricomprenda tali Fondazioni nel Codice Civile, al Titolo II del Libro I. In tal modo le Fondazioni bancarie troverebbero anche formalmente la collocazione che loro spetta, nell'assetto giuridico raggiunto al termine di un complesso "iter", che le ha esposte nel passato a modifiche del diritto oggettivo (4), che ne intaccavano l'essenziale natura privatistica e la stessa autonomia gestionale, con l'introduzione di atti amministrativi intesi a modificare l'ambito di intervento delle Fondazioni,attualmente composto di 21 comparti. Vi hanno posto riparo le sentenze della Magistratura (5), che hanno chiarito l'identità ed il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria, consacrate come "persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" e collocate a pieno titolo "tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali". In questo modo è stata ulteriormente riconosciuta alla Fondazione bancaria la natura giuridica privata senza scopo di lucro (6), superato il vincolo genetico e funzionale che all'origine connetteva la Fondazione con la banca di derivazione e sancito il venir meno dell'elemento caratterizzante della partecipazione al capitale della banca. A tale riguardo si osserva che delle 88 Fondazioni di origine bancaria, sparse nel territorio nazionale, di cui 17 nel Nord Ovest, 30 nel Nord Est, 30 nel Centro e 11 nel Sud e Isole, ben 22 hanno ceduto ogni partecipazione al capitale della banca d'origine, 53 hanno partecipazioni minoritarie distribuite tra banche aggregate a 15 gruppi bancari, compresi gli 8 gruppi costituiti tra banche popolari, e soltanto le 13 rimanenti Fondazioni, di limitate dimensioni, mantengono una partecipazione di maggioranza nelle banche d'origine, per le facoltà previste dalla legge, allo scopo di agevolare la presenza sul territorio di banche autonome dai grandi gruppi bancari. Rispetto ai tre maggiori gruppi, le Fondazioni bancarie presentano partecipazioni del 27% in Intesa San Paolo, apportate complessivamente da 16 Fondazioni, del 14% in Unicredit, con l'apporto di 14 Fondazioni, del 34,9% nel Monte dei Paschi di Siena, di cui è titolare l'omonima Fondazione. La richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha pure chiarito che l'ipotesi di un controllo congiunto da parte di più Fondazioni sussiste soltanto in presenza di un patto di sindacato accertabile.
L'attuale assetto delle Fondazioni bancarie, quindi, riflette la loro natura privata, l'autonomia gestionale e l'indipendenza dalla politica e la loro attività appare ispirata all'utilità sociale e al sostegno dello sviluppo economico e dell'ambiente culturale e naturale. Per tali finalità le Fondazioni bancarie, nel decennio 2002-2011, hanno erogato 13,5 miliardi di euro, a sostegno di arte, cultura,ricerca, formazione, welfare, ambiente e sviluppo dei territori. E' altresì da rilevare che all'avvio della crisi finanziaria e dell'economia reale le Fondazioni, a differenza di altri investitori istituzionali, hanno aderito al sostegno delle banche d'origine, sollecitato dalle Autorità di Vigilanza, con l'apporto di 6, 9 miliardi di euro al capitale di rischio, destinati al necessario rafforzamento patrimoniale negli anni dal 2008 al 2011, pur in presenza del ribasso delle quotazioni azionarie e delle pesanti falcidie nella capitalizzazione di borsa. Un simile comportamento ha alleviato la necessità dell'intervento pubblico a sostegno del sistema bancario, cui spesso si è fatto ricorso in altri Paesi occidentali. Un ulteriore affinamento dell'operato delle Fondazioni è atteso dalla Carta delle Fondazioni, varata nel giugno 2012, la cui adozione, pur volontaria,è vincolante per gli aderenti. Essa prevede scelte indirizzate a valori condivisi negli ambiti della "governance", dell'"accountability", dell'attività istituzionale e della gestione del patrimonio. Inoltre, sancisce ulteriormente l'incompatibilità tra cariche politiche e incarichi nelle Fondazioni, introduce una discontinuità temporale tra tali incarichi, sollecita criteri di gestione orientati all'economicità, all'efficienza e all'efficacia e indica parametri di riferimento per la definizione e la selezione delle iniziative da sostenere. Infine, suggerisce criteri per la pianificazione degli investimenti patrimoniali, per la loro diversificazione e per un virtuoso controllo del rischio, in adesione all'obiettivo strategico di generare redditività per il conseguimento degli scopi statutari con continuità nel tempo. Con ciò offrendo la miglior attuazione possibile ai contenuti della Legge Ciampi del 1999, che è tuttora di valido e pregnante indirizzo.
(1) Legge n° 218/1990, di riassetto del sistema bancario italiano
(2) Legge di delega n° 461/1998 e successivo Decreto applicativo n° 153/1999
(3) Legge Ciampi citata e Sentenza n° 301/2003 della Corte Costituzionale
(4) Legge finanziaria n° 448/2001, art. 11
(5) Ordinanza del TAR del Lazio n° 803/2003, per profili di incostituzionalità e remissione alla Corte Costituzionale e Sentenze n° 300/2003 e n° 301/2003 della Corte Costituzionale
(6) Decreto legislativo n° 153/1999, art. 2, comma 1